Perché Identità e Tutela Val Resia si è preoccupata del disegno di legge regionale 205/06 “Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena”?
Attraverso questa sintesi vorremmo che anche voi leggiate alcuni articoli. Non vogliamo dare giudizi perché si sono già spesi fiumi di inchiostro sull’argomento ma è nostra intenzione chiarire il nostro pensiero sgomberando il campo dalle falsità che hanno accompagnato la nascita di questa associazione.
Innanzi tutto necessita fare chiarezza su cos’è una lingua, cos’è un dialetto e cosa vuol dire integrazione.
Ci aiutiamo con l’enciclopedia italiana Treccani.
La lingua: sistema di suoni articolati distintivi e significanti di elementi lessicali, cioè parole e locuzioni, e di forme grammaticali, accettato e usato da una comunità etnica, politica o culturale come mezzo di comunicazione per l’espressione e lo scambio di pensieri e sentimenti, con caratteri tali da costituire un organismo storicamente determinato, con proprie leggi fonetiche, morfologiche e sintattiche.
Il dialetto: (dal latino tardo dialectos); sistema linguistico di ambito geografico o culturale limitato, che non ha raggiunto o che ha perduto autonomia o prestigio di fronte ad un altro sistema divenuto dominante e riconosciuto come ufficiale, col quale tuttavia, e con altri sistemi circostanti, forma un gruppo di idiomi molto affini per avere origine dalla stessa lingua madre.
Integrazione: con valore reciproco, l’integrarsi a vicenda, unione, fusione di più elementi o soggetti che si completano l’un l’altro, spesso attraverso il coordinamento dei loro mezzi, delle loro risorse, delle loro capacità. Ma anche inserzione, incorporazione, assimilazione di un individuo, di una categoria, di un gruppo etnico in un ambiente sociale, in una organizzazione, in una comunità etnica, in una società costituita.
Per dare una adeguata informazione alla vicenda trascriviamo pedissequamente alcuni passaggi di articoli comparsi sui giornali della minoranza slovena (SLOVIT n° 10 del 30/9/06 pag. 1 e pag. 2).
Da un documento approvato dall’assemblea dell’Associazione Italiana degli Slavisti, riunitasi presso l’Università di Udine dal 20 al 23 settembre 2007, in occasione del 4° Congresso italiano di Slavistica è stato stabilito che … “ Gli Sloveni della provincia di Udine (Valli del Natisone, Val di Resia e Valle del Torre e del Cornappo) parlano tre diversi dialetti sloveni … La peculiarità dei dialetti sloveni della popolazione slovena della provincia di Udine , nonché il loro particolare sviluppo storico, non possono essere quindi assunti a motivazione di una artificiosa distinzione di queste parlate dal resto della lingua slovena o da una differenziata applicazione della legge di tutela(482/99 e 38/01).
In vista del convegno degli slavisti italiani e stranieri, i presidenti dell’Unione culturale economica slovena-Skgz e della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso della provincia di Udine hanno chiesto un incontro con il Rettore dell’Università, prof. Furio Honsel. All’incontro, che si è svolto giovedì 24 agosto a Udine, hanno partecipato …, mentre della delegazione slovena facevano parte i presidenti provinciali delle due organizzazioni slovene Iole Namor(direttore del Novi Matajur) e Giorgio Banchig (direttore di Dom e SLOVIT) e la presidente del circolo culturale resiano Rozajanski Dum, Luigia Negro. … Il rettore ha dimostrato grande attenzione alle questioni proposte … e si è dichiarato favorevole che il convegno stesso sia occasione per un esame ed un chiarimento sull’origine e l’appartenenza dei dialetti che si parlano nelle Valli del Natisone, del Torre e di Resia. (Dom, 15.9.06).
In quella riunione quindi si è posta la pietra tombale sul “mitico «resiano», croce e delizia di tutti gli slavisti. (Dom, 30.9.06).
Ritorniamo al disegno di legge 205/2006 ed in particolare al testo proposto dalla Commissione per evidenziare i punti, secondo il mio parere, pericolosi per il resiano.
Art. 1.1 … la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena (...)
Art. 2.3 (...) i provvedimenti della presente legge a favore della minoranza slovena sono estesi alle parlate locali e dialettali, patrimonio linguistico comune della minoranza stessa.
Art. 3.3 In accordo con la Repubblica di Slovenia, con le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena (...) possono essere avviate forme di collaborazione e istituiti organismi congiunti, allo scopo di migliorare l’integrazione delle due minoranze nella realtà culturale, sociale ed economica transfrontaliera.
Art. 5.1 (...) è istituito l’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena (...)
Art. 5.3 L’iscrizione all’Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l’accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
Art. 6.7 (...) sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti: a) SKGZ b) SSO.
Art. 6.8 L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Organizzazioni di Riferimento della minoranza slovena un contributo a sostegno della loro attività Istituzionale.
Art. 6.9 L’ammontare dello stanziamento annuo a favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza slovena è stabilito nella legge finanziaria regionale e fa carico ai fondi di cui all’art. 16 della legge 38/2001, entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione del Fondo.
Art. 7.1 È istituita (...) la Commissione Regionale consultiva (...)
Art. 7.2 (...) è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione.
Art. 7.4 La Commissione consultiva è composta da: a) l’Assessore regionale (...); b) sei membri (...) designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena (Skgz e Sso); c) da tre membri, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine
Art. 16.1 (...) istituzione scolastica (...) promuove l’apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene , anche … la realizzazione di iniziative dirette a favorire l’insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole secondarie di secondo grado.
Art. 21.1 Il contributo annuo disposto dallo Stato per lo sviluppo montano…affluisce al Fondo regionale
Art. 22.4 I criteri e le modalità per le concessione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con regolamento da emanare sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 7.
Mi si consenta ora solo un piccolo richiamo alla legge 38 del 2001.
Art. 12 (Disposizioni per la provincia di Udine)
Comma 1: nelle scuole materne (...) la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua
ed alla cultura locali da svolgere anche in lingua slovena.
Comma 2: negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni (...) l’insegnamento della lingua slovena, della storia e delle
tradizioni culturali linguistiche locali è compreso nell’orario curricolare obbligatorio (...)
Ultimo commento necessario:
“La legge non ammette ignoranza ma solo l’applicazione”.